Marchi sui silos. La tassa segue l’impresa

a cura di paolo (0 commenti)

Sentenza della CTP di Lecco secondo cui, ai fini della tassazione, rileva la sede dell’impresa.

L’imposta per i marchi apposti sui silos nei cantieri edili è dovuta unicamente al Comune nel cui territorio ha sede l’impresa.

Nessuna pretesa in ordine alla tassa sulla pubblicità, pertanto, può essere avanzata dai Comuni in cui sorgono i singoli cantieri che ospitano i silos.

È quanto emerge dalla sentenza n. 45/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco.

La CTP lecchese ha accolto il ricorso proposto da un’impresa di costruzioni annullando, per l’effetto, i tre avvisi di accertamento inerenti all’imposta sulla pubblicità emessi da altrettanti Comuni e notificati dal concessionario del servizio della riscossione.

La contribuente ha eccepito l’illegittimità della pretesa, posto che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. 26 luglio 2012 l'imposta in questione è dovuta al Comune ove ha sede l'impresa. La norma, invero, prevede che, per l'apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere, l'imposta è dovuta al Comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993; e i silos, in base alla Direttiva comunitaria 42/2006, sono assimilabili a una macchina da cantiere e come tali da ricomprendere nella disposizione citata.

Ebbene, il ragionamento della società contribuente ha fatto breccia presso il Collegio giudicante.

In motivazione si legge: “la Commissione dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, ritiene di condividere la tesi del ricorrente, in quanto l’art. 12 comma 1° del DL 507/93 precisa che l’unico Comune competente all’emissione di avvisi accertamento in merito alle imposte sulla pubblicità è il Comune in cui ha sede la società ricorrente. Comune con il quale la società ha stipulato una convenzione per il pagamento delle imposte di cui all’oggetto. Ritiene pertanto di accogliere il ricorso (…)”.

La società concessionaria del servizio di riscossione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.

 

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